(Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 20)
                              Art. 20. 
                            Prescrizioni 
  1. Se, in relazione a quanto disposto dall'articolo 19 comma 2, non
risulta  necessario  fare  ricorso  ad  altre  misure  cautelari,  il
giudice, sentito l'esercente la potesta' dei genitori, puo' impartire
al minorenne  specifiche  prescrizioni  inerenti  alle  attivita'  di
studio o di lavoro  ovvero  ad  altre  attivita'  utili  per  la  sua
educazione. Si applica l'articolo 19 comma 3. 
  2. Le prescrizioni previste dal comma 1 perdono  efficacia  decorsi
due mesi dal provvedimento con il quale sono state impartite.  Quando
ricorrono  esigenze  probatorie,  il   giudice   puo'   disporre   la
rinnovazione, per non piu' di una volta, delle prescrizioni imposte. 
  3. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle  prescrizioni,  il
giudice puo' disporre la misura della permanenza in casa.