(Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 21)
                              Art. 21. 
                         Permanenza in casa 
  1. Con il provvedimento  che  dispone  la  permanenza  in  casa  il
giudice  prescrive  al  minorenne  di  rimanere  presso  l'abitazione
familiare  o  altro  luogo  di  privata  dimora.  Con   il   medesimo
provvedimento il giudice puo' imporre limiti o divieti alla  facolta'
del minorenne di comunicare con persone diverse da quelle che con lui
coabitano o che lo assistono. 
  2. Il giudice puo', anche con separato provvedimento, consentire al
minorenne di allontanarsi dall'abitazione in relazione alle  esigenze
inerenti alle attivita'  di  studio  o  di  lavoro  ovvero  ad  altre
attivita' utili per la sua educazione. 
  3. I genitori o le persone nella  cui  abitazione  e'  disposta  la
permanenza del minorenne vigilano sul suo comportamento. Essi  devono
consentire gli interventi di sostegno  e  di  controllo  dei  servizi
previsti dall'articolo 6 nonche' gli  eventuali  ulteriori  controlli
disposti dal giudice. 
  4. Il minorenne al quale  e'  imposta  la  permanenza  in  casa  e'
considerato in stato di custodia cautelare ai soli fini  del  computo
della durata massima della misura. 
  5. Nel caso di gravi e ripetute violazioni  degli  obblighi  a  lui
imposti o nel caso di allontanamento ingiustificato dalla abitazione,
il giudice puo' disporre la misura del collocamento in comunita'.