(Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 22)
                               Art. 22. 
                      Collocamento in comunita' 
  1. Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunita' il
giudice ordina che il minorenne sia affidato a una comunita' pubblica
o autorizzata, imponendo eventuali specifiche  prescrizioni  inerenti
alle attivita' di studio o di lavoro ovvero ad altre attivita'  utili
per la sua educazione. 
  2. Il responsabile della comunita' collabora con i servizi previsti
dall'articolo 19 comma 3. 
  3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 21 commi 2 e 4. 
  4. Nel caso di  gravi  e  ripetute  violazioni  delle  prescrizioni
imposte  o  di  allontanamento  ingiustificato  dalla  comunita',  il
giudice puo' disporre la misura  della  custodia  cautelare,  per  un
tempo non superiore a un mese, qualora si proceda per un delitto  per
il quale e' prevista la  pena  della  reclusione  non  inferiore  nel
massimo a cinque anni.