(Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 23)
                              Art. 23. 
                         Custodia cautelare 
  1. Quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la
pena della reclusione non inferiore nel massimo  a  dodici  anni,  il
giudice puo' disporre la misura della custodia cautelare: 
    a) se sussistono gravi e  inderogabili  esigenze  attinenti  alle
indagini,  in  relazione  a  situazioni  di  concreto  pericolo   per
l'acquisizione o la genuinita' della prova; 
    b) se l'imputato  si  e'  dato  alla  fuga  o  sussiste  concreto
pericolo che egli si dia alla fuga; 
    c) se, per specifiche modalita' e circostanze del fatto e per  la
personalita' dell'imputato, vi e' il  concreto  pericolo  che  questi
commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi  di  violenza
personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti  di
criminalita' organizzata o della stessa specie di quelli per  cui  si
procede. 
  2. I termini previsti dall'articolo 303  del  codice  di  procedura
penale sono ridotti della meta' per i reati commessi da minori  degli
anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori  di  anni
sedici.