Art. 23. Custodia cautelare 1. Quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni, il giudice puo' disporre la misura della custodia cautelare: a) se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinita' della prova; b) se l'imputato si e' dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga; c) se, per specifiche modalita' e circostanze del fatto e per la personalita' dell'imputato, vi e' il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalita' organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede. 2. I termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono ridotti della meta' per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori di anni sedici.