Art. 10. Oggetto e misura dell'imposta 1. Le volture catastali sono soggette all'imposta del 4 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell'art. 2. 2. L'imposta e' dovuta nella misura fissa di lire cinquantamila per le volture eseguite in dipendenza di atti che non importano trasferimento di beni immobili ne' costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, di atti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, di fusioni di societa' di qualunque tipo e di conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, nonche' per quelle eseguite in dipendenza di atti di regolarizzazione di societa' di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dall'apertura della successione. 3. Non sono soggette ad imposta le volture eseguite nell'interesse dello Stato ne' quelle relative a trasferimenti di cui all'art. 3 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.
Nota all'art. 10: - Il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con D.Lgs. n. 346/1990, e' pubblicato in questo stesso supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale. Per il testo del relativo art. 3 si veda ivi.