(Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 10)
                               Art. 10. 
                    Oggetto e misura dell'imposta 
  1. Le volture catastali sono soggette all'imposta del 4  per  mille
sul  valore  dei  beni  immobili  o  dei  diritti  reali  immobiliari
determinato a norma dell'art. 2. 
  2. L'imposta e' dovuta nella misura fissa di lire cinquantamila per
le  volture  eseguite  in  dipendenza  di  atti  che  non   importano
trasferimento di beni immobili ne' costituzione  o  trasferimento  di
diritti reali immobiliari, di atti soggetti  all'imposta  sul  valore
aggiunto, di fusioni di societa' di qualunque tipo e di  conferimenti
di  aziende  o  di  complessi  aziendali  relativi  a  singoli   rami
dell'impresa, nonche' per quelle eseguite in dipendenza  di  atti  di
regolarizzazione  di  societa'  di  fatto,  derivanti  da   comunione
ereditaria di azienda registrati entro un  anno  dall'apertura  della
successione. 
  3. Non sono soggette ad imposta le volture eseguite  nell'interesse
dello Stato ne' quelle relative a trasferimenti di cui all'art. 3 del
testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346,  salvo  quanto  disposto
nel comma 3 dello stesso articolo. 
 
          Nota all'art. 10: 
             -  Il  testo  unico   delle   disposizioni   concernenti
          l'imposta sulle  successioni  e  donazioni,  approvato  con
          D.Lgs.  n.  346/1990,  e'  pubblicato  in   questo   stesso
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale. Per il testo
          del relativo art. 3 si veda ivi.