(Convenzione- art. 11)
                             ARTICOLO 11 
 
1. Il trattino seguente e'  inserito  all'articolo  37,  primo  comma
della  convenzione  del  1968,  modificato  dall'articolo  17   della
convenzione del 1978 e dall'articolo 5 della  convenzione  del  1982,
tra il quarto e il quinto trattino: 
"- in Spagna, davanti all'"Audiencia Provincial"," 
e il trattino seguente e' inserito tra il nono e il decimo trattino: 
"- in Portogallo, davanti al "Tribunal da Relacao",". 
2. Il testo dell'articolo 37, secondo  comma,  primo  trattino  della
convenzione del 1968, modificato dall'articolo 17  della  convenzione
del 1978 e dall'articolo 5 della convenzione del 1982, e'  sostituito
dal testo seguente: 
"- ricorso in cassazione in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, 
Lussemburgo e nei Paesi Bassi," 
e il trattino  seguente  e'  inserito  tra  il  quarto  e  il  quinto
trattino: 
"- ricorso per motivi di diritto in Portogallo".