ARTICOLO 13 Il testo dell'articolo 41, primo trattino della convenzione del 1968, modificato dall'articolo 20 della convenzione del 1978 e dall'articolo 7 della convenzione del 1982, e' sostituito dal testo seguente: "- ricorso in cassazione in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi," e il trattino seguente e' inserito tra il quarto e il quinto trattino: "- ricorso per motivi di diritto, in Portogallo,".