(Convenzione- art. 13)
                             ARTICOLO 13 
 
Il testo dell'articolo 41, primo trattino della convenzione del 1968,
modificato  dall'articolo   20   della   convenzione   del   1978   e
dall'articolo 7 della convenzione del 1982, e' sostituito  dal  testo
seguente: 
"- ricorso in cassazione in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, 
Lussemburgo e nei Paesi Bassi," 
e il trattino  seguente  e'  inserito  tra  il  quarto  e  il  quinto
trattino: 
"- ricorso per motivi di diritto, in Portogallo,".