(Convenzione- art. 16)
                             ARTICOLO 16 
 
Il testo dell'articolo 54 della convenzione del  1968  e'  sostituito
dal testo seguente: 
"ARTICOLO 54 
Le disposizioni della presente convenzione  si  applicano  solo  alle
azioni  giudiziarie  proposte  ed  agli   atti   autentici   ricevuti
posteriormente all'entrata in vigore della presente convenzione nello
Stato  di  origine  e,  quando  e'  chiesto   il   riconoscimento   o
l'esecuzione di una decisione o di un  atto  autentico,  nello  Stato
richiesto. 
Tuttavia, le decisioni rese dopo l'entrata in vigore  della  presente
convenzione nelle  relazioni  tra  lo  Stato  d'origine  e  lo  Stato
richiesto, a seguito di azioni proposte  prima  di  tale  data,  sono
riconosciute ed eseguite conformemente alle disposizioni  del  titolo
III, se le norme di  competenza  applicate  sono  conformi  a  quelle
previste dal titolo II o da una convenzione in vigore tra lo Stato di
origine  e  lo  Stato  richiesto  al   momento   della   proposizione
dell'azione. 
Se le parti  in  una  controversia  relativa  a  un  contratto  hanno
convenuto per iscritto, anteriormente al 1› giugno 1988 per l'Irlanda
o al 1› gennaio 1987 per il Regno Unito, di applicare al contratto il
diritto irlandese o il diritto di una  parte  del  Regno  Unito,  gli
organi giurisdizionali dell'Irlanda o di questa parte del Regno Unito
conservano la loro competenza per tale controversia.".