ARTICOLO 16 Il testo dell'articolo 54 della convenzione del 1968 e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 54 Le disposizioni della presente convenzione si applicano solo alle azioni giudiziarie proposte ed agli atti autentici ricevuti posteriormente all'entrata in vigore della presente convenzione nello Stato di origine e, quando e' chiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione o di un atto autentico, nello Stato richiesto. Tuttavia, le decisioni rese dopo l'entrata in vigore della presente convenzione nelle relazioni tra lo Stato d'origine e lo Stato richiesto, a seguito di azioni proposte prima di tale data, sono riconosciute ed eseguite conformemente alle disposizioni del titolo III, se le norme di competenza applicate sono conformi a quelle previste dal titolo II o da una convenzione in vigore tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto al momento della proposizione dell'azione. Se le parti in una controversia relativa a un contratto hanno convenuto per iscritto, anteriormente al 1 giugno 1988 per l'Irlanda o al 1 gennaio 1987 per il Regno Unito, di applicare al contratto il diritto irlandese o il diritto di una parte del Regno Unito, gli organi giurisdizionali dell'Irlanda o di questa parte del Regno Unito conservano la loro competenza per tale controversia.".