(Convenzione- art. 17)
                             ARTICOLO 17 
 
Il titolo VI della convenzione del 1968 e'  completato  dall'articolo
seguente: 
"ARTICOLO 54 bis 
Per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° novembre  1986  per  la
Danimarca, e dal 1° giugno  1988  per  l'Irlanda,  la  competenza  in
materia marittima e' determinata, in ciascuno di  tali  Stati,  oltre
che dalle disposizioni del titolo II, dalle disposizioni elencate nei
punti da  1  a  6.  Tuttavia,  tali  disposizioni  non  saranno  piu'
applicabili in ciascuno di detti Stati allorche' in ciascuno di  essi
entrera' in vigore la convenzione internazionale sull'unificazione di
alcune norme relative al sequestro conservativo delle navi marittime,
firmata a Bruxelles il 10 maggio 1952. 
1. Una persona avente  il  domicilio  nel  territorio  di  uno  Stato
contraente puo' essere citata davanti agli organi giurisdizionali  di
uno degli Stati di  cui  sopra  per  una  rivendicazione  di  diritto
marittimo quando la nave oggetto  della  rivendicazione  o  qualsiasi
altra  nave  di  sua  proprieta'  e'  stata  oggetto   di   sequestro
conservativo nel territorio di quest'ultimo Stato  a  garanzia  della
rivendicazione, oppure avrebbe potuto esserlo, ma  e'  stata  fornita
una cauzione o altra garanzia, nei casi seguenti: 
a) quando l'attore ha il domicilio nel territorio di detto Stato; 
b) quando la rivendicazione e' sorta in detto Stato; 
c) quando la rivendicazione e' sorta durante un viaggio nel corso del
quale e' stato operato o avrebbe potuto essere operato  il  sequestro
conservativo; 
d) quando la rivendicazione ha origine da  una  collisione  o  da  un
danno causato da una nave ad un'altra nave o alle cose o alle persone
a bordo di queste, in seguito a esecuzione o omissione di una manovra
o per inosservanza dei regolamenti: 
e) quando la rivendicazione e'  sorta  in  seguito  a  salvataggio  o
assistenza; 
f) quando la rivendicazione e' garantita da ipoteca sulla nave di cui
e' stato operato il sequestro conservativo. 
2. Puo' essere sequestrata la nave oggetto  della  rivendicazione  di
diritto marittimo o qualsiasi altra nave  appartenente  alla  persona
che, nel momento in cui e' sorta la rivendicazione, era  proprietaria
della  nave  oggetto  di  tale  rivendicazione.  Tuttavia,   per   le
rivendicazioni previste al punto 5,  lettere  o),  p)  o  q),  potra'
essere sequestrata soltanto la nave oggetto della rivendicazione. 
3. Le navi sono considerate  appartenenti  allo  stesso  proprietario
quando tutte le quote di proprieta' appartengono alla stessa  o  alle
stesse persone. 
4. In caso di noleggio  di  una  nave  con  cessione  della  gestione
nautica,  qualora  il  noleggiatore   risponda   da   solo   di   una
rivendicazione di diritto marittimo relativa alla nave, questa nave o
qualsiasi  altra  nave  appartenente  al  noleggiatore  puo'   essere
sequestrata in virtu' di tale rivendicazione  ma  non  un'altra  nave
appartenente al proprietario. Cio' vale anche in tutti i casi in  cui
una persona diversa dal proprietario risponda di  una  rivendicazione
di diritto marittimo. 
5.  Si  intende  per  "rivendicazione  di  diritto   marittimo"   una
rivendicazione originata da uno o piu' dei motivi seguenti: 
a) danni causati da una nave per collisione o in altro modo; 
b) perdita della vita o danni fisici  a  causa  di  una  nave  oppure
avvenuti in seguito alle operazioni di una nave; 
c) assistenza e salvataggio; 
d) accordo per l'uso o il noleggio di una nave mediante contratto  di
noleggio o altro; 
e) accordo per il trasporto di merci su una nave  mediante  contratto
di noleggio, di carico o altro; 
f) perdita di  merci  o  danni  alle  medesime,  compresi  i  bagagli
trasportati su una nave; 
g) avaria comune; 
h) cambio marittimo; 
i) rimorchio; 
j) pilotaggio; 
k) merci  o  materiali  ovunque  forniti  ad  una  nave  per  il  suo
funzionamento o manutenzione; 
l) costruzione, riparazione, armamento di una nave o costi di bacino; 
m) retribuzione dei capitani, degli ufficiali o dell'equipaggio; 
n) esborsi  del  capitano  ed  esborsi  effettuati  da  spedizionieri
marittimi, noleggiatori o agenti per conto di  una  nave  o  del  suo
proprietario; 
o) controversie sulla proprieta' di una nave; 
p)  controversie  tra  comproprietari  di  una  nave  in  materia  di
proprieta', possesso, uso o profitti della stessa; 
q) garanzia ipotecaria su una nave. 
6. Per quanto riguarda le rivendicazioni di diritto marittimo di  cui
al punto 5, lettere o) e p), l'espressione  "sequestro  conservativo"
comprende, in  Danimarca,  il  "forbud"  nella  misura  in  cui  tale
procedura sia la sola ammessa, nella fattispecie, dagli  articoli  da
646 a  653  della  legge  sulla  procedura  civile  (Lov  om  rettens
pleje).".