(Convenzione- art. 19)
                             ARTICOLO 19 
 
Il testo dell'articolo 57  della  convenzione  del  1968,  modificato
dall'articolo 25 della convenzione del 1978, e' sostituito dal  testo
seguente: 
"ARTICOLO 57 
1. La presente convenzione non deroga alle  convenzioni  di  cui  gli
Stati contraenti sono o saranno parti e che, in materie  particolari,
disciplinano  la  competenza  giurisdizionale,  il  riconoscimento  o
l'esecuzione delle decisioni. 
2.  Al  fine  di  assicurare  la  sua  interpretazione  uniforme,  il
paragrafo 1 e' applicato nel modo seguente: 
a) la presente convenzione non impedisce che il giudice di uno  Stato
contraente che sia parte di una convenzione relativa ad  una  materia
particolare possa fondare la propria competenza su tale  convenzione,
anche se il convenuto e' domiciliato  nel  territorio  di  uno  Stato
contraente che non e' parte di tale convenzione. Il  tribunale  adito
applica in ogni caso l'articolo 20 della presente convenzione; 
b) le decisioni rese in uno Stato contraente da un giudice che  abbia
fondato la propria competenza su  una  convenzione  relativa  ad  una
materia particolare sono riconosciute ed eseguite negli  altri  Stati
contraenti conformemente alla presente convenzione. 
Se una convenzione relativa ad una materia particolare  di  cui  sono
parti lo Stato d'origine e lo Stato richiesto determina le condizioni
del riconoscimento e dell'esecuzione delle  decisioni,  si  applicano
tali condizioni. E'  comunque  possibile  applicare  le  disposizioni
della presente  convenzione  concernenti  la  procedura  relativa  al
riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni. 
3.  La  presente  convenzione  non  pregiudica  l'applicazione  delle
disposizioni che, in materie particolari, disciplinano la  competenza
giurisdizionale, il riconoscimento o l'esecuzione delle  decisioni  e
che sono o saranno  contenute  negli  atti  delle  istituzioni  delle
Comunita' europee o nelle legislazioni nazionali armonizzate in 
esecuzione di tali atti."