ARTICOLO 19 Il testo dell'articolo 57 della convenzione del 1968, modificato dall'articolo 25 della convenzione del 1978, e' sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 57 1. La presente convenzione non deroga alle convenzioni di cui gli Stati contraenti sono o saranno parti e che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni. 2. Al fine di assicurare la sua interpretazione uniforme, il paragrafo 1 e' applicato nel modo seguente: a) la presente convenzione non impedisce che il giudice di uno Stato contraente che sia parte di una convenzione relativa ad una materia particolare possa fondare la propria competenza su tale convenzione, anche se il convenuto e' domiciliato nel territorio di uno Stato contraente che non e' parte di tale convenzione. Il tribunale adito applica in ogni caso l'articolo 20 della presente convenzione; b) le decisioni rese in uno Stato contraente da un giudice che abbia fondato la propria competenza su una convenzione relativa ad una materia particolare sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati contraenti conformemente alla presente convenzione. Se una convenzione relativa ad una materia particolare di cui sono parti lo Stato d'origine e lo Stato richiesto determina le condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni, si applicano tali condizioni. E' comunque possibile applicare le disposizioni della presente convenzione concernenti la procedura relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni. 3. La presente convenzione non pregiudica l'applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni e che sono o saranno contenute negli atti delle istituzioni delle Comunita' europee o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti."