(Convenzione- art. 20)
                             ARTICOLO 20 
 
Il testo dell'articolo 58 della convenzione del  1968  e'  sostituito
dal testo seguente: 
"ARTICOLO 58 
Fino al momento in  cui  la  convenzione  concernente  la  competenza
giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in  materia  civile  e
commerciale, firmata a Lugano  il  16  settembre  1988,  produrra'  i
propri effetti nei confronti della  Francia  e  della  Confederazione
svizzera, le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano
i diritti riconosciuti ai cittadini svizzeri dalla convenzione tra la
Francia e la Confederazione svizzera sulla competenza giurisdizionale
e l'esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata a Parigi il
15 giugno 1869.".