ARTICOLO 3 Il seguente trattino e' inserito all'articolo 3, secondo comma della convenzione del 1968, modificato dall'articolo 4 della convenzione del 1978, e dall'articolo 3 della convenzione del 1982, tra il nono e il decimo trattino: "- in Portogallo: l'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 65, paragrafo 2 e l'articolo 65A, lettera c) del Codice di procedura civile (Codigo de Processo Civil) e l'articolo 11 del Codice di procedura del lavoro (Codigo de Processo de Trabalho)."