(Convenzione- art. 3)
 
                             ARTICOLO 3 
 
Il seguente trattino e' inserito all'articolo 3, secondo comma  della
convenzione del 1968, modificato dall'articolo  4  della  convenzione
del 1978, e dall'articolo 3 della convenzione del 1982, tra il nono e
il decimo trattino: 
 "- in Portogallo: l'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 
 65, paragrafo 2 e l'articolo 65A, lettera c) del Codice di procedura 
 civile (Codigo de Processo Civil) e  l'articolo  11  del  Codice  di
procedura del lavoro (Codigo de Processo de Trabalho)."