(Convenzione- art. 4)
                             ARTICOLO 4 
 
Il testo  dell'articolo  5,  punto  1  della  convenzione  del  1968,
modificato dall'articolo 5 della convenzione del 1978, e'  sostituito
dal testo seguente: 
"1. in materia contrattuale, davanti al  giudice  del  luogo  in  cui
l'obbligazione dedotta in giudizio e' stata o deve  essere  eseguita;
in materia di contratto individuale di lavoro, il luogo e' quello  in
cui il lavoratore svolge abitualmente la propria  attivita';  qualora
il lavoratore non svolga abitualmente la propria attivita' in un solo
paese, il datore di lavoro puo' essere citato dinanzia al giudice del
luogo in cui e' situato o era situato lo stabilimento presso il quale 
e' stato assunto;"