ARTICOLO 4 Il testo dell'articolo 5, punto 1 della convenzione del 1968, modificato dall'articolo 5 della convenzione del 1978, e' sostituito dal testo seguente: "1. in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio e' stata o deve essere eseguita; in materia di contratto individuale di lavoro, il luogo e' quello in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attivita'; qualora il lavoratore non svolga abitualmente la propria attivita' in un solo paese, il datore di lavoro puo' essere citato dinanzia al giudice del luogo in cui e' situato o era situato lo stabilimento presso il quale e' stato assunto;"