(Convenzione- art. 5)
                             ARTICOLO 5 
 
L'articolo 6 della convenzione  del  1968  e'  completato  dal  punto
seguente: 
"4. in materia contrattuale, qualora l'azione possa  essere  esperita
congiuntamente a un'azione in materia di  diritti  reali  immobiliari
proposta contro il medesimo convenuto, davanti al giudice dello Stato 
contraente in cui l'immobile e' situato."