ARTICOLO 5 L'articolo 6 della convenzione del 1968 e' completato dal punto seguente: "4. in materia contrattuale, qualora l'azione possa essere esperita congiuntamente a un'azione in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il medesimo convenuto, davanti al giudice dello Stato contraente in cui l'immobile e' situato."