(Convenzione- art. 6)
                             ARTICOLO 6 
 
Il testo dell'articolo 16, punto 1  della  convenzione  del  1968  e'
sostituito dal testo seguente: 
"1. a) in  materia  di  diritti  reali  immobiliari  e  di  contratti
d'affitto  d'immobili,  i  giudici  dello  Stato  contraente  in  cui
l'immobile e' situato; 
b) tuttavia, in materia di contratti d'affitto  di  immobili  ad  uso
privato temporaneo stipulati per  un  periodo  massimo  di  sei  mesi
consecutivi, hanno competenza anche i giudici dello Stato  contraente
in cui  il  convenuto  e'  domiciliato,  purche'  il  proprietario  e
l'inquilino siano persone fisiche e siano  domiciliati  nel  medesimo
Stato contraente;" ...