ARTICOLO 6 Il testo dell'articolo 16, punto 1 della convenzione del 1968 e' sostituito dal testo seguente: "1. a) in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d'affitto d'immobili, i giudici dello Stato contraente in cui l'immobile e' situato; b) tuttavia, in materia di contratti d'affitto di immobili ad uso privato temporaneo stipulati per un periodo massimo di sei mesi consecutivi, hanno competenza anche i giudici dello Stato contraente in cui il convenuto e' domiciliato, purche' il proprietario e l'inquilino siano persone fisiche e siano domiciliati nel medesimo Stato contraente;" ...