ARTICOLO 7 All'articolo 17 della convenzione del 1968, modificato dall'articolo 11 della convenzione del 1978, - il testo del primo comma e' sostituito dal testo seguente: "Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo Stato contraente. Questa clausola attributiva di competenza deve essere conclusa: a) per iscritto o verbalmente con conferma scritta, o b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra loro, o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tal campo, e' ampliamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato. Quando nessuna delle parti che stipulano tale clausola e' domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, i giudici degli altri Stati contraenti non possono conoscere della controversia fintantoche' il giudice o i giudici la cui competenza e' stata convenuta non abbiano declinato la competenza.", - il testo seguente e' aggiunto come ultimo comma: "In materia di contratti individuali di lavoro una clausola attributiva competenza e' efficace solo se posteriore al sorgere della controversia o se il lavoratore l'adduce per adire giudici diversi da quello del domicilio del convenuto o da quello di cui all'articolo 5, punto 1."