(Convenzione- art. 7)
                             ARTICOLO 7 
 
All'articolo 17 della convenzione del 1968, modificato  dall'articolo
11 della convenzione del 1978, 
- il testo del primo comma e' sostituito dal testo seguente: 
"Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata  nel  territorio  di
uno Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o
dei giudici di uno Stato contraente a conoscere  delle  controversie,
presenti o future, nate da  un  determinato  rapporto  giuridico,  la
competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici  di  quest'ultimo
Stato contraente. Questa  clausola  attributiva  di  competenza  deve
essere conclusa: 
a) per iscritto o verbalmente con conferma scritta, o 
b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito 
tra loro, o 
c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un  uso  che
le parti conoscevano o avrebbero  dovuto  conoscere  e  che,  in  tal
campo, e' ampliamente  conosciuto  e  regolarmente  rispettato  dalle
parti  di  contratti  dello  stesso   tipo   nel   ramo   commerciale
considerato. 
Quando nessuna delle parti che stipulano tale clausola e' domiciliata
nel territorio di uno Stato contraente, i giudici degli  altri  Stati
contraenti non possono conoscere della controversia  fintantoche'  il
giudice o i giudici la cui competenza e' stata convenuta non  abbiano
declinato la competenza.", 
- il testo seguente e' aggiunto come ultimo comma: 
"In  materia  di  contratti  individuali  di  lavoro   una   clausola
attributiva competenza e' efficace  solo  se  posteriore  al  sorgere
della controversia o se il  lavoratore  l'adduce  per  adire  giudici
diversi da quello del domicilio del convenuto o da quello di cui 
all'articolo 5, punto 1."