(Convenzione- art. 8)
                             ARTICOLO 8 
 
Il testo dell'articolo 21 della convenzione del  1968  e'  sostituito
dal testo seguente: 
"ARTICOLO 21 
Qualora davanti a giudici di Stati contraenti  differenti  e  tra  le
stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo  oggetto
e il medesimo  titolo,  il  giudice  successivamente  adito  sospende
d'ufficio il procedimento finche' sia stata accertata  la  competenza
del giudice preventivamente adito. 
Se  la  competenza  del  giudice  preventivamente  adito   e'   stata
accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria 
incompetenza a favore del giudice preventivamente adito."