(Convenzione- art. 9)
                             ARTICOLO 9 
 
Il testo dell'articolo 31, primo comma della convenzione del 1968  e'
sostituito dal testo seguente: 
"Le decisioni rese in uno Stato  contraente  e  ivi  esecutive,  sono
eseguite  in  un  altro  Stato  contraente  dopo  essere  state   ivi
dichiarate esecutive su istanza della parte interessata.".