(Regolamento-art. 14)
                               Art. 14 
                Viaggi oltre i limiti di abilitazione 
 1. In casi eccezionali il Ministero, sentito  l'ente  tecnico,  puo'
autorizzare l'effettuazione di singoli viaggi internazionali oltre  i
limiti della specie di  navigazione  cui  la  nave  e'  abilitata,  a
condizione che alla nave stessa venga conferito un grado di sicurezza
ritenuto adeguato al particolare viaggio da effettuare. 
 2. Alle stesse condizioni le capitanerie di  porto,  sentito  l'ente
tecnico,  possono  autorizzare  l'effettuazione  di  singoli   viaggi
nazionali oltre i limiti della specie di navigazione cui la  nave  e'
abilitata.