(Regolamento-art. 15)
                              Art. 15. 
                           Tipo approvato 
  1. Sulle navi per  le  quali  le  norme  della  convenzione  e  del
presente  regolamento   richiedono   la   adozione   di   apparecchi,
dispositivi e materiali di cui alla Tabella A  allegata  al  presente
libro i, questi devono essere di tipo approvato dal Ministero,  salvo
le esenzioni previste nel presente regolamento.