ARTICOLO 3 DEFINIZIONI GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine "Stato" designa, come il contesto richiede, i Paesi Bassi o l'Italia; il termine "Stati" designa i Paesi Bassi e l'Italia; b) il termine "Paesi Bassi" designa la parte del Regno dei Paesi Bassi che e' situata in Europa e la parte del fondo marino e del suo sottosuolo situata al disotto del mare del Nord, sulla quale il Regno dei Paesi Bassi esercita, conformemente al diritto internazionale, diritti di sovranita'; c) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia le quali, conformemente al diritto consuetudinario internazionale ed alle leggi italiane concernenti l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone all'interno delle quali i diritti di sovranita' italiani relativi al fondo e al suo sottosuolo, cosi' come alle loro risorse naturali, possono essere esercitati; d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone; e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; f) le espressioni "impresa di uno degli Stati" e "impresa dell'altro Stato" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno degli Stati e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato; g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno degli Stati, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato; h) il termine "nazionali" designa: i) tutte le persone fisiche che possiedono la nazionalita' di uno degli Stati; ii) tutte le persone giuridiche, societa' di persone e associazioni costituite conformemente alla legislazione in vigore in uno degli Stati; i) l'espressione "autorita' competente" designa: i) nei Paesi Bassi: il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante debitamente autorizzato; ii) in Italia: il Ministero delle Finanze. 2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di ciascuno degli Stati, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte cui si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.