(Convenzione- art. 3)
                             ARTICOLO 3 
                        DEFINIZIONI GENERALI 
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno  che  il  contesto  non
richieda una diversa interpretazione: 
  a) il termine "Stato" designa, come il contesto richiede,  i  Paesi
Bassi o  l'Italia;  il  termine  "Stati"  designa  i  Paesi  Bassi  e
l'Italia; 
  b) il termine "Paesi Bassi" designa la parte del  Regno  dei  Paesi
Bassi che e' situata in Europa e la parte del fondo marino e del  suo
sottosuolo situata al disotto del mare del Nord, sulla quale il Regno
dei Paesi Bassi esercita, conformemente  al  diritto  internazionale,
diritti di sovranita'; 
  c) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana  e  comprende
le zone al di fuori  del  mare  territoriale  dell'Italia  le  quali,
conformemente al diritto consuetudinario internazionale ed alle leggi
italiane concernenti l'esplorazione e lo sfruttamento  delle  risorse
naturali, possono essere  considerate  come  zone  all'interno  delle
quali i diritti di sovranita' italiani relativi al  fondo  e  al  suo
sottosuolo, cosi' come alle loro  risorse  naturali,  possono  essere
esercitati; 
  d) il termine "persona" comprende le persone fisiche,  le  societa'
ed ogni altra associazione di persone; 
  e) il termine "societa'"  designa  qualsiasi  persona  giuridica  o
qualsiasi  ente  che  e'  considerato  persona  giuridica   ai   fini
dell'imposizione; 
  f)  le  espressioni  "impresa  di  uno  degli  Stati"  e   "impresa
dell'altro Stato" designano rispettivamente un'impresa esercitata  da
un residente di  uno  degli  Stati  e  un'impresa  esercitata  da  un
residente dell'altro Stato; 
  g)  l'espressione  "traffico  internazionale"   designa   qualsiasi
attivita' di trasporto effettuato per mezzo  di  una  nave  o  di  un
aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione  effettiva
e' situata in uno degli Stati, ad eccezione del caso in cui la nave o
l'aeromobile sia  utilizzato  esclusivamente  tra  localita'  situate
nell'altro Stato; 
  h) il termine "nazionali" designa: 
     i) tutte le persone fisiche che possiedono  la  nazionalita'  di
uno degli Stati; 
     ii)  tutte  le  persone  giuridiche,  societa'  di   persone   e
associazioni costituite conformemente alla legislazione in vigore  in
uno degli Stati; 
  i) l'espressione "autorita' competente" designa: 
     i)  nei  Paesi  Bassi:  il  Ministro  delle  Finanze  o  il  suo
rappresentante debitamente autorizzato; 
     ii) in Italia: il Ministero delle Finanze. 
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte  di  ciascuno  degli
Stati, le espressioni non diversamente definite hanno il  significato
che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato  relativa
alle imposte cui si applica la Convenzione, a meno  che  il  contesto
non richieda una diversa interpretazione.