(Convenzione- art. 4)
                             ARTICOLO 4 
                              RESIDENTI 
1. Ai fini della presente Convenzione,  l'espressione  "residente  di
uno  degli  Stati"  designa  ogni  persona  che,  in   virtu'   della
legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello  stesso
Stato, a motivo del suo domicilio, della sua  residenza,  della  sede
della sua direzione o di  ogni  altro  criterio  di  natura  analoga.
Tuttavia,  tale  espressione  non  comprende  le  persone  che   sono
assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il  reddito  che
esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi
situato. 
2. Quando, in base alle disposizioni del  paragrafo  1,  una  persona
fisica e' residente di entrambi  gli  Stati,  la  sua  situazione  e'
determinata nel seguente modo: 
  a) detta persona e' considerata residente dello Stato nel quale  ha
un'abitazione permanente; se essa dispone di un'abitazione permanente
in entrambi gli Stati, e' considerata residente dello Stato nel quale
le sue relazioni personali ed economiche sono  piu'  strette  (centro
degli interessi vitali); 
  b) se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta  persona  ha
il centro dei  suoi  interessi  vitali,  o  se  la  medesima  non  ha
un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa  e'  considerata
residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; 
  c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi  gli  Stati,
ovvero  non  soggiorna  abitualmente  in  alcuno  di  essi,  essa  e'
considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalita'; 
  d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati, o  se
non ha la nazionalita' di alcuno di  essi,  le  autorita'  competenti
degli Stati risolvono la questione di comune accordo. 
3. Quando, in base alle disposizioni del  paragrafo  1,  una  persona
diversa da una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati,  si
ritiene che essa e' residente dello Stato in cui  si  trova  la  sede
della sua direzione effettiva.