(Convenzione- art. 5)
                             ARTICOLO 5 
                       STABILE ORGANIZZAZIONE 
1.  Ai  fini  della  presente  Convenzione,  l'espressione   "stabile
organizzazione" designa una sede fissa di  affari  in  cui  l'impresa
esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: 
  a) una sede di direzione; 
  b) una succursale; 
  c) un ufficio; 
  d) un'officina; 
  e) un laboratorio; 
  f) una miniera, una cava o altro luogo  di  estrazione  di  risorse
naturali; 
  g) un  cantiere  di  costruzione  o  di  montaggio  la  cui  durata
oltrepassa i dodici mesi. 
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: 
  a) si fa uso di una installazione ai  soli  fini  di  deposito,  di
esposizione o di consegna di merci appartenenti alla impresa; 
  b) le merci appartenenti all'impresa  sono  immagazzinate  ai  soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna; 
  c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai ai  soli
fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; 
  d) una  sede  fissa  di  affari  e'  utilizzata  ai  soli  fini  di
acquistare merci o di raccogliere informazioni per la impresa; 
  e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa,  ai  soli
fini  di  pubblicita',   di   fornire   informazioni,   di   ricerche
scientifiche  o  di  attivita'   analoghe   che   abbiano   carattere
preparatorio o ausiliario. 
4. Una persona che agisce in uno degli Stati per conto di  un'impresa
dell'altro Stato - diversa da  un  agente  che  goda  di  uno  status
indipendente, di  cui  al  paragrafo  5  -  e'  considerata  "stabile
organizzazione" nel primo Stato se  dispone  nello  Stato  stesso  di
poteri che esercita abitualmente e che le  permettano  di  concludere
contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in  cui  l'attivita'  di
detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa. 
5. Non si considera che un'impresa di uno degli Stati ha una  stabile
organizzazione nell'altro  Stato  per  il  solo  fatto  che  essa  vi
esercita la propria attivita'  per  mezzo  di  un  mediatore,  di  un
commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno
status  indipendente,  a  condizione  che  dette   persone   agiscano
nell'ambito della loro ordinaria attivita'. 
6. Il fatto che una societa' residente di uno degli Stati controlli o
sia controllata da una societa'  residente  dell'altro  Stato  ovvero
svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo  di  una
stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per  se'  motivo
sufficiente per far considerare una qualsiasi  delle  dette  societa'
una stabile organizzazione dell'altra.