(Convenzione- art. 2)
Articolo 2 - Confisca 
1. Ciascuna Parte adotta tutte  le  misure  legislative  e  di  altra
natura eventualmente necessarie per  consentirle  di  procedere  alla
confisca di strumenti  e  di  proventi,  o  di  beni  il  cui  valore
corrisponda a tali proventi. 
2. Ciascuna Parte, al momento della firma o all'atto del deposito del
proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o  di
adesione, puo', con dichiarazione diretta al Segretario Generale  del
Consiglio d'Europa,  dichiarare  che  il  paragrafo  1  del  presente
articolo si applica soltanto ai  reati  o  alle  categorie  di  reati
specificati nella predetta dichiarazione.