(Convenzione- art. 3)
Articolo 3 - Indagini e misure provvisorie 
  Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislative e di altra natura
eventualmente  necessarie   per   consentirle   di   identificare   e
rintracciare beni che possano formare oggetto  di  confisca  a  norma
dell'articolo  2,  paragrafo  1,  nonche'  di   prevenire   qualsiasi
commercio, trasferimento o disposizione di tali beni.