Articolo 3 - Indagini e misure provvisorie Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per consentirle di identificare e rintracciare beni che possano formare oggetto di confisca a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, nonche' di prevenire qualsiasi commercio, trasferimento o disposizione di tali beni.