(Convenzione- art. 5)
Articolo 5 - Mezzi giuridici di tutela 
  Ciascuna Parte adotta tutte le misure legislative e di altra natura
eventualmente  necessarie  ad  assicurare  che   coloro   che   siano
interessati dalle misure di cui agli articoli 2  e  3  dispongano  di
effettivi mezzi giuridici a tutela dei propri diritti.