(Convenzione- art. 6)
Articolo 6 - Reati di riciclaggio 
1. Ciascuna Parte adotta tutte  le  misure  legislavite  e  di  altra
natura eventualmente necessarie per prevedere come reato  secondo  la
propria legge interna, quando il fatto e' commesso intenzionalmente: 
  a. la conversione o il trasferimento di beni, sapendo che essi sono
proventi,  allo  scopo  di   occultare   o   dissimulare   l'illecita
provenienza  dei  beni  stessi  o  aiutare  persone  coinvolte  nella
commissione  del  reato  presupposto  a  sottrarsi  alle  conseguenze
giuridiche dei loro atti; 
  b. l'occultamento o la dissimulazione della  natura,  dell'origine,
dell'ubicazione, di atti di disposizione o  del  movimento  di  beni,
nonche' dei diritti di proprieta'  e  degli  altri  diritti  ad  essi
relativi, sapendo che detti beni  sono  proventi;  e,  salvi  i  suoi
principi  costituzionali  ed  i   concetti   fondamentali   del   suo
ordinamento giuridico: 
  c. l'acquisizione, il possesso o l'uso di beni sapendo, nel momento
in cui sono ricevuti, che essi sono proventi; 
  d. la partecipazione nella commissione  di  reati  che  sono  stati
previsti  a  norma  del  presente  articolo,  l'associazione   o   la
cospirazione allo scopo di commettere tali  reati,  il  tentativo  di
commetterli,   nonche'    l'assistenza,    la    facilitazione,    il
favoreggiamento e la prestazione di consigli per la loro commissione. 
2. Al fine dare attuazione o applicazione al paragrafo 1 del presente
articolo: 
  a. e'  irrilevante  il  fatto  che  la  Parte  abbia  o  non  abbia
giurisdizione penale in relazione al reato presupposto; 
  b. puo' prevedersi che i reati di cui al predetto paragrafo non  si
applicano alle persone che hanno commesso il reato presupposto; 
  c. la consapevolezza, il dolo ed il fine, richiesti  come  elementi
dei reati di cui al predetto paragrafo,  possono  essere  dedotti  da
circostanze obiettive e di fatto. 
3.  Ciascuna  Parte  puo'  adottare  tutte  le  misure  che   ritiene
necessarie  per  prevedere  come  reati,  secondo  la  propria  legge
interna, i fatti di cui al paragrafo 1 del presente  articolo,  anche
in uno o in tutti i seguenti casi: 
  a. quando l'autore avrebbe dovuto ritenere che i beni  costituivano
proventi; 
  b. quando l'autore ha agito al fine di profitto; 
  c. quando l'autore ha agito allo scopo di promuovere lo svolgimento
di ulteriori attivita' criminali. 
4. Ciascuna Parte, al momento della firma o all'atto del deposito del
proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione,
puo', con dichiarazione diretta al Segretario Generale del  Consiglio
d'Europa, dichiarare che il paragrafo  1  del  presente  articolo  si
applica soltanto ai reati presupposti o alle categorie di tali  reati
specificati nella dichiarazione.