ARTICOLO 13 La convenzione e' sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione, conformemente alle norme costituzionali degli Stati contraenti. Essa entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui il Governo della Repubblica italiana avra' ricevuto l'ultima notifica dell'avvenuto espletamento di tali formalita'. La convenzione, redatta in un unico esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese spagnola e tedesca, i dieci testi facenti tutti ugualmente fede, e' depositata negli archivi del Governo della Repubblica italiana che provvede a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati contraenti.