(Convenzione - art. 13)
                             ARTICOLO 13 
La  convenzione  e'  sottoposta  alla  ratifica,  all'accettazione  o
all'approvazione, conformemente alle norme costituzionali degli Stati
contraenti. 
Essa entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in
cui il Governo della  Repubblica  italiana  avra'  ricevuto  l'ultima
notifica dell'avvenuto espletamento di tali formalita'. 
La convenzione, redatta in  un  unico  esemplare  in  lingua  danese,
francese, greca, inglese, irlandese, italiana,  olandese,  portoghese
spagnola e tedesca, i dieci testi facenti tutti ugualmente  fede,  e'
depositata negli archivi del Governo della  Repubblica  italiana  che
provvede a rimetterne  copia  certificata  conforme  a  ciascuno  dei
Governi degli altri Stati contraenti.