Art. 10. Procedimenti di gara 1. Le provviste, le vendite ed i lavori sono appaltati, secondo i casi, a pubblico incanto, ad appalto concorso, a licitazione od a trattativa privata, sotto l'osservanza della legge e del regolamento per la contabilita' generale dello Stato, delle leggi e regolamenti speciali nonche' della normativa di recepimento delle direttive comunitarie in materia.