Art. 11. Pubblici incanti 1. Gli incanti pubblici si terranno mediante offerte segrete, sotto l'osservanza delle leggi e regolamenti, nonche' delle norme del presente capitolato. 2. Gli avvisi d'asta specificheranno se le provviste o le lavorazioni dovranno eseguirsi a data fissa o a scadenza rateale o a richiesta dell'Amministrazione ovvero a somministrazione.