Art. 12. Ammissione all'asta 1. Ferma l'osservanza dell'art. 67 del regolamento di contabilita' generale dello Stato quando trattasi di lavoro d'arte, negli altri casi coloro che intendano concorrere all'appalto devono, nei termini fissati dall'avviso d'asta, presentare all'ufficio presso cui l'appalto avra' luogo un certificato della camera provinciale di commercio, industria e artigianato, alla cui circoscrizione appartengono, di data non anteriore a tre mesi, o un documento equipollente, comprovante la loro qualita' di fabbricanti o produttori o lavoranti (oppure commercianti grossisti, quando sia consentito nell'avviso d'asta) degli articoli cui l'appalto si riferisce. 2. Saranno dispensati dall'esibizione di tale certificato le imprese che rivestano l'anzidetta qualita' e che nei due anni anteriori alla data dell'incanto avessero fornito, con soddisfazione dell'Amministrazione, gli articoli per cui volessero concorrere. 3. L'Amministrazione pero' si riserva la facolta' di accertare, prima dell'ammissione all'asta, anche mediante visita di un suo delegato, se l'aspirante sia in grado di eseguire la fornitura ed in caso che l'ispezione, a giudizio insindacabile della stessa Amministrazione, non risultasse favorevole, di non ammetterlo all'asta. 4. I documenti presentati dai concorrenti non fanno parte degli atti d'asta e non devono essere uniti al verbale d'incanto. 5. In caso di appalti di materiali speciali, oltre che fornire i documenti di cui sopra, l'impresa deve provare di possedere i mezzi tecnici adatti, che devono essere accertati e riconosciuti tali dall'Amministrazione. 6. Ove sia prescritto nell'avviso d'asta, possono essere richiesti campioni dei materiali e delle derrate da fornire ed in tal caso saranno ammessi alla gara soltanto i concorrenti che avranno presentato campioni aventi i requisiti prescritti.