(Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato-art. 13)
                              Art. 13. 
              Esclusione dalla partecipazione alle gare 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'art, 3,  ultimo  comma,  del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'art. 68 del  relativo
regolamento di esecuzione, sono  esclusi  dalla  partecipazione  alle
gare i fornitori: 
    a) che si trovino in stato di  fallimento,  di  liquidazione,  di
cessazione di attivita' o di concordato preventivo  ovvero  a  carico
dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione  di  tali
situazioni; 
    b) nei cui confronti sia stata pronunciata condanna, con sentenza
passata in giudicato, per  qualsiasi  reato  che  incida  sulla  loro
moralita' professionale o per delitti finanziari; 
    c) che nell'esecuzione di fornitura per l'A.D.  abbiano  commesso
una  inadempienza  grave  accertata  dall'Amministrazione  o  che  si
trovino nelle condizioni di cui al successivo art. 53; 
    d) che si rendano colpevoli  di  false  dichiarazioni  ovvero  di
esibizione di atti falsi o contenenti dati  non  piu'  rispondenti  a
verita'; 
    e) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e delle  tasse,  secondo  la  legislazione  italiana  o
quella del Paese di residenza; 
    f) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento
dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori,
secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza. 
  2. A dimostrazione che i fornitori non  si  trovino  in  una  delle
situazioni di cui alle lettere a), b), e) ed  f)  e'  sufficiente  la
produzione di un certificato  rilasciato  dall'ufficio,  nazionale  o
straniero competente od anche di una dichiarazione rilasciata, con le
forme di cui  alla  legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  dal  fornitore
interessato, che attesti sotto  la  propria  responsabilita'  di  non
trovarsi in una delle predette situazioni.