Art. 13. Esclusione dalla partecipazione alle gare 1. Fermo restando quanto previsto dall'art, 3, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'art. 68 del relativo regolamento di esecuzione, sono esclusi dalla partecipazione alle gare i fornitori: a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attivita' o di concordato preventivo ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; b) nei cui confronti sia stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralita' professionale o per delitti finanziari; c) che nell'esecuzione di fornitura per l'A.D. abbiano commesso una inadempienza grave accertata dall'Amministrazione o che si trovino nelle condizioni di cui al successivo art. 53; d) che si rendano colpevoli di false dichiarazioni ovvero di esibizione di atti falsi o contenenti dati non piu' rispondenti a verita'; e) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza; f) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza. 2. A dimostrazione che i fornitori non si trovino in una delle situazioni di cui alle lettere a), b), e) ed f) e' sufficiente la produzione di un certificato rilasciato dall'ufficio, nazionale o straniero competente od anche di una dichiarazione rilasciata, con le forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal fornitore interessato, che attesti sotto la propria responsabilita' di non trovarsi in una delle predette situazioni.