Art. 16. Presentazione e formalita' dell'offerta 1. Le offerte, da indirizzare all'ente indicato nella lettera d'invito o nell'avviso di gara, dovranno essere compilate sulla prescritta carta da bollo ed indicare, sotto pena di nullita', in cifre ed in lettere il prezzo offerto oppure il ribasso o l'aumento, nel caso di vendite, rispetto al prezzo base indicato dall'Amministrazione, secondo quanto stabilito nella lettera d'invito o nell'avviso di gara. 2. Le offerte compilate in contravvenzione alla legge sul bollo, pur essendo valide a tutti gli effetti contrattuali, sono soggette alle sanzioni previste dalle norme in vigore (articoli 24 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642). 3. In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre del prezzo, dell'aumento o del ribasso e quella in lettere sara' ritenuta valida l'indicazione piu' vantaggiosa per l'Amministrazione. 4. I ribassi e gli aumenti dovranno essere indicati in percentuale. 5. Le offerte dovranno essere sempre racchiuse in busta sigillata recante, all'esterno, le indicazioni relative all'oggetto della fornitura, all'impresa concorrente ed agli estremi della lettera di invito o dell'avviso di gara. 6. Qualora spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento la busta come sopra contenente l'offerta dovra' essere racchiusa in altra busta sulla quale deve risultare solo l'indirizzo dell'Amministrazione cui va inviata l'offerta. 7. Le offerte, sotto pena di nullita', devono essere scritte su fogli distinti per ciascun lotto, specificando anche all'esterno della busta il lotto a cui l'offerta si riferisce. 8. E' consentito presentare offerta unica per piu' lotti uguali dello stesso genere anche a prezzi differenti, fatte salve le norme di imposta sul bollo. 9. Ciascuna offerta, oltre alla indicazione del prezzo, dovra' specificare la denominazione dell'impresa, la rappresentanza ed il domicilio legale ed essere sottoscritta da persona abilitata ad impegnare l'impresa.