Art. 19. Campioni o modelli di riferimento 1. L'Amministrazione puo' prescrivere che la fornitura sia conforme a campioni, modelli o disegni in uso presso di essa o studiati e messi a punto per proprie esigenze. In questo caso, i campioni, i modelli o i disegni, muniti del sigillo o marchio dell'Amministrazione, saranno visibili, prima dell'aggiudicazione della fornitura, nei luoghi, giorni ed ore indicati negli avvisi o inviti di gara, alle imprese concorrenti che vorranno prenderne visione. 2. Ove previsto nel bando di gara, qualora disponibili, campioni, modelli o disegni potranno essere ceduti a pagamento alle suddette imprese.