(Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato-art. 20)
                              Art. 20. 
                           C a u z i o n i 
  1. Nelle gare per licitazione privata e per appalto  concorso,  con
il bando o con la lettera d'invito viene, di  regola,  richiesto  che
l'impresa concorrente accompagni la propria offerta con  un  deposito
cauzionale provvisorio, dell'importo indicato nello  stesso  bando  o
lettera d'invito. 
  2. Subito dopo l'aggiudicazione della gara  i  depositi  provvisori
vengono restituiti alle imprese risultate non aggiudicatarie. 
  3. A garanzia dell'adempimento di tutti gli  obblighi  contrattuali
l'impresa aggiudicataria e' tenuta a prestare un deposito  cauzionale
definitivo, salvo i casi di esonero. 
  4. Il deposito cauzionale definitivo  e'  mantenuto  nell'ammontare
stabilito per tutta la durata del contratto. 
  5. In caso di contratti pluriennali e di contratti per forniture di
rilevante entita' composte  di  prestazioni  distinte  le  une  dalle
altre, l'Amministrazione ha facolta' di ordinare la restituzione di 
parte del deposito cauzionale 
in relazione alle prestazioni effettuate, limitando il deposito  alla
parte delle forniture o prestazioni ancora da effettuare. 
  6.  I  depositi  cauzionali  sia  provvisori  sia  definitivi  sono
costituiti mediante versamenti, presso la tesoreria centrale o presso
una sezione di tesoreria provinciale dello Stato, in numerario  o  in
titoli di Stato o garantiti dallo  Stato,  al  valore  di  borsa  del
giorno precedente a quello in cui si effettua il versamento. 
  7. Limitatamente a casi riconosciuti eccezionali dal presidente del
seggio, i depositi cauzionali provvisori  possono  essere  costituiti
anche con versamento in numerario alla cassa dell'ente  appaltante  o
mediante vaglia trasferibile della Banca d'Italia o assegno circolare
non trasferibile intestato al citato ente. 
  8. Tanto i depositi cauzionali provvisori quanto quelli  definitivi
possono  essere  costituiti  mediante  fideiussione  bancaria  ovvero
polizza  assicurativa,  rilasciata  da   imprese   di   assicurazioni
regolarmente autorizzate secondo le leggi in vigore. 
  9. L'eventuale sostituzione  del  deposito  cauzionale  definitivo,
costituito in numerario o in titoli, con fideiussione bancaria o  con
polizza  assicurativa,  puo'   avvenire   sia   nel   momento   della
trasformazione  del  deposito  provvisorio  in  definitivo,  che   in
qualsiasi altro momento dell'esecuzione del contratto. 
  10. La cauzione definitiva sara' svincolata dopo  che  risulteranno
soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e che sara' stato ammesso
a pagamento il mandato di saldo. 
  11. L'esonero dal prestare garanzia  a  mezzo  depositi  cauzionali
definitivi e' sempre subordinato ad un miglioramento  del  prezzo  di
aggiudicazione. 
  12. La cauzione definitiva che, di massima, e' pari  al  dieci  per
cento del valore netto dell'importo presunto della  fornitura  o  dei
lavori,   potra',   secondo   le   circostanze    ed    a    giudizio
dell'Amministrazione, essere stabilita anche  in  misura  maggiore  o
minore. 
  13. Per le cooperative di  produzione  e  lavoro,  la  cauzione  e'
costituita nei modi e con le norme stabilite da leggi  e  regolamenti
speciali. 
  14. La cauzione definitiva garantisce anche il rimborso delle somme
eventualmente  pagate  in   piu'   dall'Amministrazione   per   conto
dell'impresa inadempiente, salvo l'esperimento di ogni  altra  azione
nel caso che l'Amministrazione lo ritenga  necessario  a  tutela  dei
propri interessi.