Art. 20. C a u z i o n i 1. Nelle gare per licitazione privata e per appalto concorso, con il bando o con la lettera d'invito viene, di regola, richiesto che l'impresa concorrente accompagni la propria offerta con un deposito cauzionale provvisorio, dell'importo indicato nello stesso bando o lettera d'invito. 2. Subito dopo l'aggiudicazione della gara i depositi provvisori vengono restituiti alle imprese risultate non aggiudicatarie. 3. A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali l'impresa aggiudicataria e' tenuta a prestare un deposito cauzionale definitivo, salvo i casi di esonero. 4. Il deposito cauzionale definitivo e' mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. 5. In caso di contratti pluriennali e di contratti per forniture di rilevante entita' composte di prestazioni distinte le une dalle altre, l'Amministrazione ha facolta' di ordinare la restituzione di parte del deposito cauzionale in relazione alle prestazioni effettuate, limitando il deposito alla parte delle forniture o prestazioni ancora da effettuare. 6. I depositi cauzionali sia provvisori sia definitivi sono costituiti mediante versamenti, presso la tesoreria centrale o presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato, in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa del giorno precedente a quello in cui si effettua il versamento. 7. Limitatamente a casi riconosciuti eccezionali dal presidente del seggio, i depositi cauzionali provvisori possono essere costituiti anche con versamento in numerario alla cassa dell'ente appaltante o mediante vaglia trasferibile della Banca d'Italia o assegno circolare non trasferibile intestato al citato ente. 8. Tanto i depositi cauzionali provvisori quanto quelli definitivi possono essere costituiti mediante fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni regolarmente autorizzate secondo le leggi in vigore. 9. L'eventuale sostituzione del deposito cauzionale definitivo, costituito in numerario o in titoli, con fideiussione bancaria o con polizza assicurativa, puo' avvenire sia nel momento della trasformazione del deposito provvisorio in definitivo, che in qualsiasi altro momento dell'esecuzione del contratto. 10. La cauzione definitiva sara' svincolata dopo che risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e che sara' stato ammesso a pagamento il mandato di saldo. 11. L'esonero dal prestare garanzia a mezzo depositi cauzionali definitivi e' sempre subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. 12. La cauzione definitiva che, di massima, e' pari al dieci per cento del valore netto dell'importo presunto della fornitura o dei lavori, potra', secondo le circostanze ed a giudizio dell'Amministrazione, essere stabilita anche in misura maggiore o minore. 13. Per le cooperative di produzione e lavoro, la cauzione e' costituita nei modi e con le norme stabilite da leggi e regolamenti speciali. 14. La cauzione definitiva garantisce anche il rimborso delle somme eventualmente pagate in piu' dall'Amministrazione per conto dell'impresa inadempiente, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso che l'Amministrazione lo ritenga necessario a tutela dei propri interessi.