(Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato-art. 22)
                              Art. 22. 
                  L'aggiudicazione delle forniture 
  1. Oltre a quanto previsto  nel  regolamento  per  la  contabilita'
generale  dello  Stato,  per  l'aggiudicazione  delle  forniture   si
osservano i criteri e le modalita'  specificati  nei  bandi  e  nelle
lettere di invito alle gare. 
  2. L'aggiudicazione avviene: 
    a) al migliore offerente, e ove previsto anche lotto  per  lotto,
qualora le  forniture  o  i  servizi  debbano  risultare  conformi  a
specifici capitolati  tecnici  per  i  quali,  quindi,  l'offerta  e'
limitata alla  sola  indicazione  del  prezzo.  Alla  apertura  delle
offerte possono partecipare i rappresentanti delle imprese  invitate.
E' riservata  al  presidente  del  seggio  di  gara  la  facolta'  di
sospendere il procedimento di aggiudicazione anche se sia intervenuta
la  lettura  delle  offerte,  qualora  reputi  necessario  effettuare
ulteriori accertamenti per il corretto  svolgimento  della  gara.  La
decisione di sospensione, unitamente alla completa indicazione  delle
operazioni sino a quel momento avvenute, dovra' risultare in apposito
verbale che indichera' altresi' il giorno di riapertura,  da  fissare
entro termini quanto piu' possibile ravvicinati; 
    b) sulla base dell'offerta piu' vantaggiosa,  determinata  cioe',
oltre che dal prezzo, dai vari elementi indicati nel bando di gara  e
nelle condizioni speciali d'oneri. 
  3. Alla valutazione di tali elementi provvede l'Amministrazione che
potra'  avvalersi,  se  ritenuto  opportuno,  del   parere   di   una
commissione all'uopo  nominata.  L'individuazione  dell'offerta  piu'
vantaggiosa,  e  quindi  l'eventuale  aggiudicazione,  dovra'  essere
effettuata nel piu' breve tempo possibile e  comunque  non  oltre  il
termine  fissato  dall'Amministrazione  per  la   valutazione   delle
offerte. 
  4.  L'operazione  di  aggiudicazione  viene  fatta   risultare   da
specifico verbale. Entro dieci giorni  dall'espletamento  della  gara
l'Amministrazione deve comunicare l'esito  della  stessa  all'impresa
aggiudicataria. 
  5. Nelle gare  comunitarie  e  fra  Paesi  aderenti  al  GATT  tale
comunicazione deve essere effettuata  anche  all'impresa  concorrente
che segue l'aggiudicataria nella graduatoria.