Art. 22. L'aggiudicazione delle forniture 1. Oltre a quanto previsto nel regolamento per la contabilita' generale dello Stato, per l'aggiudicazione delle forniture si osservano i criteri e le modalita' specificati nei bandi e nelle lettere di invito alle gare. 2. L'aggiudicazione avviene: a) al migliore offerente, e ove previsto anche lotto per lotto, qualora le forniture o i servizi debbano risultare conformi a specifici capitolati tecnici per i quali, quindi, l'offerta e' limitata alla sola indicazione del prezzo. Alla apertura delle offerte possono partecipare i rappresentanti delle imprese invitate. E' riservata al presidente del seggio di gara la facolta' di sospendere il procedimento di aggiudicazione anche se sia intervenuta la lettura delle offerte, qualora reputi necessario effettuare ulteriori accertamenti per il corretto svolgimento della gara. La decisione di sospensione, unitamente alla completa indicazione delle operazioni sino a quel momento avvenute, dovra' risultare in apposito verbale che indichera' altresi' il giorno di riapertura, da fissare entro termini quanto piu' possibile ravvicinati; b) sulla base dell'offerta piu' vantaggiosa, determinata cioe', oltre che dal prezzo, dai vari elementi indicati nel bando di gara e nelle condizioni speciali d'oneri. 3. Alla valutazione di tali elementi provvede l'Amministrazione che potra' avvalersi, se ritenuto opportuno, del parere di una commissione all'uopo nominata. L'individuazione dell'offerta piu' vantaggiosa, e quindi l'eventuale aggiudicazione, dovra' essere effettuata nel piu' breve tempo possibile e comunque non oltre il termine fissato dall'Amministrazione per la valutazione delle offerte. 4. L'operazione di aggiudicazione viene fatta risultare da specifico verbale. Entro dieci giorni dall'espletamento della gara l'Amministrazione deve comunicare l'esito della stessa all'impresa aggiudicataria. 5. Nelle gare comunitarie e fra Paesi aderenti al GATT tale comunicazione deve essere effettuata anche all'impresa concorrente che segue l'aggiudicataria nella graduatoria.