(Convenzione- art. 4)
Articolo 4 Documenti e contrassegni 
1 Ai fini della presente Convenzione  per  natanti  si  intendono:  i
battelli,  i  galleggianti  e  simili,  come  meglio   definiti   nel
Regolamento, ad esclusione dei mezzi militari. 
2 Le  costruzioni,  le  attrezzature,  l'equipaggio  e  tutto  quanto
concerne le ispezioni,  le  visite  e  le  prove  per  l'accertamento
dell'idoneita'  tecnica,  le  condizioni  di  sicurezza  e  il   loro
mantenimento nel tempo, dovranno essere  conformi  alle  prescrizioni
del  Regolamento  e  della  normativa  nazionale  vigente  nel  luogo
d'iscrizione  del  natante  o,  in  mancanza,  in  quello   del   suo
stazionamento abituale. 
3 I natanti di lunghezza superiore a metri 2,50 f.t., per navigare su
ambedue  i  laghi,  devono  essere  muniti  dei   documenti   e   dei
contrassegni  previsti  dalla  normativa  vigente  nello   Stato   di
appartenenza. 
Nel caso in cui detti documenti o contrassegni non siano previsti per
i natanti di cui sopra dalla normativa nazionale, gli stessi,  quando
navigano nelle acque svizzere del lago Maggiore o del lago di Lugano,
devono munirsi degli appositi contrassegni stabiliti nel  Regolamento
con relativo documento di rilascio. 
Fanno eccezione i natanti menzionati nel Regolamento. 
4 I documenti ed i contrassegni rilasciati da  ciascuno  degli  Stati
contraenti sono validi senza restrizioni su ambedue i laghi. 
5 Per i natanti che non stazionano abitualmente ne' in  Svizzera  ne'
in Italia, lo Stato competente in materia e' quello del luogo in  cui
il natante e' messo in acqua. 
6 In caso di cambiamento del  luogo  di  stazionamento  abituale  del
natante dal territorio di uno degli Stati  contraenti  al  territorio
dell'altro Stato, sono necessari nuovi documenti  e  contrassegni  da
rilasciare dalle competenti autorita' del rispettivo Stato secondo la
legislazione nazionale.