(Convenzione- art. 5)
Articolo 5 Assicurazione 
1 Nel caso di natanti a  motore  il  rilascio  dei  documenti  e  dei
contrassegni di cui al punto 3 comma secondo dell'articolo precedente
e'  subordinato  alla  stipulazione  di   un'assicurazione   per   la
responsabilita'  civile  che  copra  i  danni  che  possono  derivare
dall'impiego del natante e dall'eventuale rimorchio  di  attrezzature
sportive. 
2 In ogni altro caso si applica la normativa vigente dello  Stato  di
appartenenza. 
3 Gli Stati contraenti si impegnano a  riconoscere  reciprocamente  i
certificati rilasciati dalle compagnie d'assicurazione autorizzate ad
esercitare questo ramo d'attivita' secondo la legislazione  nazionale
di ciascuno Stato.