Articolo 5 Assicurazione 1 Nel caso di natanti a motore il rilascio dei documenti e dei contrassegni di cui al punto 3 comma secondo dell'articolo precedente e' subordinato alla stipulazione di un'assicurazione per la responsabilita' civile che copra i danni che possono derivare dall'impiego del natante e dall'eventuale rimorchio di attrezzature sportive. 2 In ogni altro caso si applica la normativa vigente dello Stato di appartenenza. 3 Gli Stati contraenti si impegnano a riconoscere reciprocamente i certificati rilasciati dalle compagnie d'assicurazione autorizzate ad esercitare questo ramo d'attivita' secondo la legislazione nazionale di ciascuno Stato.