(Convenzione - art. 3)
                             Articolo 3 
                        DEFINIZIONI GENERALI 
    1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non
richieda una diversa interpretazione: 
    a) il termine "E.A.U." designa gli Emirati Arabi Uniti  e,  usato
in senso geografico, designa il territorio e le isole  degli  Emirati
Arabi Uniti, compresi il mare territoriale  e  le  zone  sottomarine,
nonche' la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale  su
cui gli E.A.U. esercitano diritti di sovranita', in conformita'  alla
legislazione interna ed  al  diritto  internazionale  concernenti  la
ricerca e  lo  sfruttamento  delle  risorse  naturali,  biologiche  e
minerarie esistenti nelle acque, nel fondo e nel sottosuolo marini; 
    b) Il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende
le zone al di fuori del mare territoriale italiano le quali, ai sensi
della legislazione italiana concernente la ricerca e lo  sfruttamento
delle risorse naturali, possono essere considerate  come  zone  sulle
quali l'Italia puo' esercitare i suoi diritti per quanto concerne  il
fondo ed il sottosuolo marini, nonche' le loro risorse naturali; 
    c)  le  espressioni  "uno  Stato  contraente  e  "l'altro   Stato
contraente" designano, come il contesto richiede, gli  Emirati  Arabi
Uniti o l'Italia; 
    d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa'
ed ogni altra associazione di persone; 
    e) il termine "societa'" designa qualsiasi  persona  giuridica  o
qualsiasi  ente  che  e'  considerato  persona  giuridica   ai   fini
dell'imposizione; 
    f) le espressioni "impresa di uno Stato  contraente"  e  "impresa
dell'altro Stato  contraente"  designano  rispettivamente  un'impresa
esercitata da un residente  di  uno  Stato  contraente  e  un'impresa
esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; 
    g)  l'espressione  "traffico  internazionale"  designa  qualsiasi
attivita' di trasporto effettuato per mezzo  di  una  nave  o  di  un
aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione  effettiva
e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in  cui  la
nave o  l'aeromobile  sia  utilizzato  esclusivamente  tra  localita'
situate nell'altro Stato contraente; 
    h) il termine "nazionali" designa: 
    i. le persone fisiche che hanno  la  nazionalita'  di  uno  Stato
contraente; 
    ii.  le  persone  giuridiche,  le  societa'  di  persone   e   le
associazioni costituite in conformita' della legislazione  in  vigore
in uno Stato contraente; 
    i) l'espressione "autorita' competente" designa: 
     i. per quanto concerne gli  Emirati  Arabi  Uniti,  il  Ministro
delle Finanze o un suo rappresentante autorizzato; 
     ii. per quanto concerne l'ltalia, il Ministero delle Finanze. 
    2. Per quanto concerne l'applicazione della presente  Convenzione
da parte di uno Stato contraente,  le  espressioni  non  diversamente
definite hanno  il  significato  che  ad  esse  e'  attribuito  dalla
legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte  cui  si
applica la presente Convenzione, a meno che il contesto non  richieda
una diversa interpretazione.