Articolo 3 DEFINIZIONI GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine "E.A.U." designa gli Emirati Arabi Uniti e, usato in senso geografico, designa il territorio e le isole degli Emirati Arabi Uniti, compresi il mare territoriale e le zone sottomarine, nonche' la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale su cui gli E.A.U. esercitano diritti di sovranita', in conformita' alla legislazione interna ed al diritto internazionale concernenti la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, biologiche e minerarie esistenti nelle acque, nel fondo e nel sottosuolo marini; b) Il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano le quali, ai sensi della legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone sulle quali l'Italia puo' esercitare i suoi diritti per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, nonche' le loro risorse naturali; c) le espressioni "uno Stato contraente e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, gli Emirati Arabi Uniti o l'Italia; d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone; e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente; h) il termine "nazionali" designa: i. le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente; ii. le persone giuridiche, le societa' di persone e le associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente; i) l'espressione "autorita' competente" designa: i. per quanto concerne gli Emirati Arabi Uniti, il Ministro delle Finanze o un suo rappresentante autorizzato; ii. per quanto concerne l'ltalia, il Ministero delle Finanze. 2. Per quanto concerne l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte cui si applica la presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.