(Convenzione - art. 5)
                             Articolo 5 
                       STABILE ORGANIZZAZIONE 
    1. Ai fini della  presente  Convenzione,  l'espressione  "stabile
organizzazione" designa una sede fissa di  affari  in  cui  l'impresa
esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 
    2.   L'espressione   "stabile   organizzazione"   comprende    in
particolare: 
    a) una sede di direzione; 
    b) una succursale; 
    c) un ufficio; 
    d) un'officina; 
    e) un laboratorio; 
    f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione  di  risorse
naturali; 
    g) un cantiere di costruzione o di montaggio la  cui  durata  sia
superiore a nove mesi. 
    3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: 
    a) si fa uso di una installazione ai soli fini  di  deposito,  di
esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; 
    b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate  ai  soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna; 
    c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate  ai  soli
fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; 
    d) una sede fissa  di  affari  e'  utilizzata  ai  soli  fini  di
acquistare merci o di raccogliere informazioni per la impresa; 
    e) una sede fissa  di  affari  e'  utilizzata  ai  soli  fini  di
pubblicita',  raccolta  di  informazioni,  ricerche  scientifiche   o
attivita' analoghe che abbiano carattere  preparatorio  o  ausiliario
per l'impresa. 
    4. Una persona che agisce in uno Stato contraente  per  conto  di
un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa  da  un  agente  che
goda  di  uno  status  indipendente  di  cui  al  paragrafo  5  -  e'
considerata "stabile organizzazione''  nel  primo  Stato  se  dispone
nello Stato stesso di poteri  che  esercita  abitualmente  e  che  le
permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso
in cui l'attivita' di detta  persona  sia  limitata  all'acquisto  di
merci per l'impresa. 
    5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una
stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo  fatto
che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un  mediatore,
di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che  goda
di uno status indipendente, a condizione che dette  persone  agiscano
nell'ambito della loro ordinaria attivita'. 
    6. Il fatto che una societa' residente di  uno  Stato  contraente
controlli o sia controllata  da  una  societa'  residente  dell'altro
Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato
(sia per mezzo di una stabile organizzazione che in altro  modo)  non
costituisce di per se' motivo sufficiente  per  far  considerare  una
qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.