Articolo 6 Dichiarazione (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 2, comma 1; 3, comma 1; 5, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 36, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera b) 1. Salvo quanto disposto dal comma 4, il Ministero dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a) appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 5, comma 1. 2. Il Ministero dichiara altresi' l'interesse particolarmente importante delle cose indicate all'articolo 2, comma 1, lettera b), l'eccezionale interesse delle collezioni o serie di oggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c) e il notevole interesse storico del beni indicati all'articolo 2, comma 4, lettera c). 3. Gli effetti della dichiarazione sono stabiliti dall'articolo 10. 4. La Regione competente per territorio dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose indicate nell'articolo 2, comma 2, lettera c) di proprieta' privata. In caso di inerzia della Regione, il Ministero procede a norma dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.
Nota all'art. 6: - L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, concernente il "Trasfarimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 1972, dispone: "Art. 9. - Ai sensi dell'art. 17, lettera b), della legge 16 maggio 1970, n. 281, viene delegato alle ragioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative che, gia' esercitate all'atto del loro trasferimento alle regioni dagli uffici trasferiti di cui al precedente art. 8, residuano alla competenza statale dopo il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle attribuzioni di cui al presente decreto: a) vegliare sulla conservazione ed eventuale riproduzione dei codici, degli antichi manoscritti, degli incunaboli, delle stampe e incisioni rare e di pregio possedute da enti e da privati e curare la compilazione del catalogo generale e dell'elenco indicativo di detto materiale; b) fare le notificazioni di importante interesse artistico o storico a termini dell'art. 3 della legge 10 giugno 1939, n. 1089, ai proprietari o possessori degli oggetti di cui all'art. 1, comma primo, lettera e) della legge stessa; c) vigilare sulla osservanza, delle disposizioni della suddetta legge per quanto concerne le alienazioni e le permute delle raccolte di importante interesse, possedute da enti e da privati, nonche' delle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1950, n. 328, per quanto concerne le mostra non indicate nel precedente articolo 7, lettera e); d) propone al Ministero i restauri ai manoscritti antichi e le provvidenze idonee ad impedire il deterioramento del materiale bibliografico di alta importanza storica ed artistica; e) proporre al Ministero gli espropri del materiale prezioso e raro che presenti pericolo di deterioramento e di cui il proprietario non provveda ai necessari restauri nei termini assegnatigli ai sensi delle norme vigenti in materia; f) esercitare le funzioni di ufficio per l'esportazione ai termini della suddetta legge 1 giugno 1939, n. 1089; g) proporre gli acquisti di materiale prezioso e raro ogni qualvolta ritergano che debba essere esercitato dal Governo il diritto di prelazione; h) operare le ricognizioni delle raccolte private; i) promuovere l'istituzione di nuove biblioteche e vegliare sulle biblioteche popolari non di enti locali riferendo al Ministero circa le condizioni di esse ed il loro incremento; 1) preparare i dati per la statistica generale. Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi regionali in conformita' delle direttive emanate dal competente organo statale. In caso di persistente inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attivita' relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgere entro termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, puo' disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale".