(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 6)
                             Articolo 6 
                            Dichiarazione 
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 2, comma 1; 3, comma 1; 5, comma
1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 
1409, art. 36, comma 1; decreto del Presidente  della  Repubblica  14
           gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera b) 
   1. Salvo quanto  disposto  dal  comma  4,  il  Ministero  dichiara
l'interesse   particolarmente   importante   delle   cose    indicate
all'articolo 2, comma 1, lettera a) appartenenti a  soggetti  diversi
da quelli indicati all'articolo 5, comma 1. 
   2. Il  Ministero  dichiara  altresi'  l'interesse  particolarmente
importante delle cose indicate all'articolo 2, comma 1,  lettera  b),
l'eccezionale interesse delle collezioni o serie di oggetti  indicati
all'articolo 2, comma 1, lettera c) e il notevole  interesse  storico
del beni indicati all'articolo 2, comma 4, lettera c). 
   3. Gli effetti della dichiarazione  sono  stabiliti  dall'articolo
10. 
   4. La  Regione  competente  per  territorio  dichiara  l'interesse
particolarmente importante delle cose indicate nell'articolo 2, comma
2, lettera c)  di  proprieta'  privata.  In  caso  di  inerzia  della
Regione, il Ministero procede a  norma  dell'art.  9,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3. 
 
          Nota all'art. 6: 
             - L'art. 9 del decreto del Presidente  della  Repubblica
          14 gennaio 1972, n. 3, concernente il  "Trasfarimento  alle
          Regioni a statuto ordinario delle  funzioni  amministrative
          statali in materia di assistenza scolastica e  di  musei  e
          biblioteche di  enti  locali  e  dei  relativi  personali",
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 1972, dispone: 
             "Art. 9. - Ai sensi  dell'art.  17,  lettera  b),  della
          legge 16 maggio 1970, n. 281, viene delegato alle ragioni a
          statuto   ordinario,   per   il   rispettivo    territorio,
          l'esercizio delle  seguenti  funzioni  amministrative  che,
          gia'  esercitate  all'atto  del  loro  trasferimento   alle
          regioni dagli uffici trasferiti di cui al  precedente  art.
          8, residuano alla competenza statale dopo il  trasferimento
          alle regioni a statuto ordinario delle attribuzioni di  cui
          al presente decreto: 
             a)   vegliare   sulla   conservazione    ed    eventuale
          riproduzione dei codici, degli antichi  manoscritti,  degli
          incunaboli, delle stampe  e  incisioni  rare  e  di  pregio
          possedute da enti e da privati e curare la compilazione del
          catalogo  generale  e  dell'elenco  indicativo   di   detto
          materiale; 
             b)  fare  le  notificazioni  di   importante   interesse
          artistico o storico a termini dell'art. 3  della  legge  10
          giugno 1939, n. 1089, ai  proprietari  o  possessori  degli
          oggetti di cui all'art. 1, comma primo,  lettera  e)  della
          legge stessa; 
             c) vigilare sulla osservanza, delle  disposizioni  della
          suddetta legge per quanto  concerne  le  alienazioni  e  le
          permute delle raccolte di importante  interesse,  possedute
          da enti e da privati, nonche'  delle  disposizioni  di  cui
          alla legge 2 aprile 1950, n. 328, per  quanto  concerne  le
          mostra non indicate nel precedente articolo 7, lettera e); 
             d)  propone  al  Ministero  i  restauri  ai  manoscritti
          antichi  e   le   provvidenze   idonee   ad   impedire   il
          deterioramento  del   materiale   bibliografico   di   alta
          importanza storica ed artistica; 
             e) proporre al  Ministero  gli  espropri  del  materiale
          prezioso e raro che presenti pericolo di  deterioramento  e
          di cui il proprietario non provveda ai  necessari  restauri
          nei termini assegnatigli ai sensi delle  norme  vigenti  in
          materia; 
             f) esercitare le funzioni di ufficio per  l'esportazione
          ai termini della suddetta legge 1 giugno 1939, n. 1089; 
             g) proporre gli acquisti di materiale  prezioso  e  raro
          ogni qualvolta ritergano che debba  essere  esercitato  dal
          Governo il diritto di prelazione; 
             h) operare le ricognizioni delle raccolte private; 
             i)  promuovere  l'istituzione  di  nuove  biblioteche  e
          vegliare sulle biblioteche  popolari  non  di  enti  locali
          riferendo al Ministero circa le condizioni di  esse  ed  il
          loro incremento; 
             1) preparare i dati per la statistica generale. 
             Le funzioni  amministrative  delegate  con  il  presente
          articolo  vengono  esercitate  dagli  organi  regionali  in
          conformita' delle direttive emanate dal  competente  organo
          statale. 
             In  caso  di  persistente   inattivita'   degli   organi
          regionali nell'esercizio delle funzioni  delegate,  qualora
          le attivita'  relative  alle  materie  delegate  comportino
          adempimenti propri dell'amministrazione da  svolgere  entro
          termini  risultanti  dalla  natura  degli  interventi,   il
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, puo' disporre il compimento degli atti relativi
          in sostituzione dell'amministrazione regionale".