Art. 10. I pesi patrimoniali, quali gli interessi di capitali, i censi, i canoni, i livelli ed in generale le annualita' passive afficienti beni, che costituiscono la dotazione propria del beneficio parrocchiale, dovranno essere giustificati merce' la esibizione, in originale od in copia, dei titoli costitutivi, o degli atti di ricognizione o di altri equipollenti, non che mediante la presentazione di una dichiarazione, da rilasciarsi dal creditore, dalla quale risulti che il debito e' tuttavia esistente. Per i pesi, ammessi in occasione di precedenti liquidazioni, valgono i documenti gia' prodotti.