Art. 11. Gli oneri costituiti sulle rendite beneficiarie sono considerati legittimi, quando per fondazione, o per decreti e provvisioni dell'autorita' ecclesiastica, muniti di Exequatur o di Placet, il parroco non possa esimersi dalla prestazione, e questa renda necessaria l'erogazione di una parte dei redditi della prebenda. I detti oneri, perche' siano ammessi in deduzione, debbono avere carattere certo e continuativo, e la loro sussistenza deve essere comprovata merce' la presentazione dei necessari documenti.