(Regolamento-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
  Gli oneri costituiti sulle rendite  beneficiarie  sono  considerati
legittimi,  quando  per  fondazione,  o  per  decreti  e  provvisioni
dell'autorita' ecclesiastica, muniti di Exequatur  o  di  Placet,  il
parroco  non  possa  esimersi  dalla  prestazione,  e  questa   renda
necessaria l'erogazione di una parte dei redditi della prebenda. 
 
  I detti oneri, perche' siano ammessi in  deduzione,  debbono  avere
carattere certo e continuativo, e la  loro  sussistenza  deve  essere
comprovata merce' la presentazione dei necessari documenti.