(Regolamento-art. 12)
 
                              Art. 12. 
 
  L'assegno o l'onorario  che  fosse  corrisposto  dal  titolare  del
beneficio parrocchiale al vice-parroco od al coadiutore,  non  potra'
ammettersi in deduzione, quale onere legittimamente  costituito,  se,
oltre quanto e' richiesto nell'articolo  11,  non  vi  concorrano  le
seguenti condizioni: 
 
    1° Che i decreti ed i provvedimenti dell'autorita'  ecclesiastica
siano di data certa,  anteriore  alla  pubblicazione  della  legge  7
luglio 1866, n. 3036; 
 
    2°  Che  l'onere  sia  effettivamente  a  carico  del   beneficio
parrocchiale e non gia' di altre istituzioni ecclesiastiche o laicali
o del Comune o del patrono; 
 
    3°  Che  la  necessita'  di  mantenere  il  vice-parroco  od   il
coadiutore continui a sussistere, avuto riguardo alla popolazione  ed
alla estensione della parrocchia; 
 
    4° Che l'ammontare dell'assegno o dell'onorario sia proporzionato
ai redditi goduti  dal  parroco,  non  computato  il  supplemento  di
congrua a carico del Fondo per il culto. 
 
  In mancanza del titolo originario,  l'onere  del  mantenimento  del
vice-parroco o da coadiutore potra' ammettersi, in via di  eccezione,
quando risulti da  antica  consuetudine  debitamente  dimostrata,  ma
sempre in concorso delle condizioni indicate ai numeri 2°,  3°  e  4°
del presente articolo. 
 
  All'infuori  dei  casi  previsti,  l'assegno   o   l'onorario   del
vice-parroco o del contatore non e' deducibile.