Art. 12. L'assegno o l'onorario che fosse corrisposto dal titolare del beneficio parrocchiale al vice-parroco od al coadiutore, non potra' ammettersi in deduzione, quale onere legittimamente costituito, se, oltre quanto e' richiesto nell'articolo 11, non vi concorrano le seguenti condizioni: 1° Che i decreti ed i provvedimenti dell'autorita' ecclesiastica siano di data certa, anteriore alla pubblicazione della legge 7 luglio 1866, n. 3036; 2° Che l'onere sia effettivamente a carico del beneficio parrocchiale e non gia' di altre istituzioni ecclesiastiche o laicali o del Comune o del patrono; 3° Che la necessita' di mantenere il vice-parroco od il coadiutore continui a sussistere, avuto riguardo alla popolazione ed alla estensione della parrocchia; 4° Che l'ammontare dell'assegno o dell'onorario sia proporzionato ai redditi goduti dal parroco, non computato il supplemento di congrua a carico del Fondo per il culto. In mancanza del titolo originario, l'onere del mantenimento del vice-parroco o da coadiutore potra' ammettersi, in via di eccezione, quando risulti da antica consuetudine debitamente dimostrata, ma sempre in concorso delle condizioni indicate ai numeri 2°, 3° e 4° del presente articolo. All'infuori dei casi previsti, l'assegno o l'onorario del vice-parroco o del contatore non e' deducibile.