(Regolamento-art. 13)
 
                              Art. 13. 
 
  La pensione o l'assegno vitalizio, oppure la riserva, per qualsiasi
causa e titolo, di una parte dei frutti della prebenda a  favore  del
parroco cessato, non costituisce un  onere  deducibile  agli  effetti
della liquidazione del supplemento di congrua, in confronto del nuovo
titolare della parrocchia.