Art. 15. Le spese per l'esercizio del culto e per il servizio della chiesa non sono deducibili, ma al parroco e' dovuto l'aumento nei casi e nei limiti indicati nell'articolo 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191. Non sono parimenti deducibili i pesi che si identificano coi fini dell'ente parrocchiale, quali sarebbero la celebrazione della messa pro-populo, l'amministrazione dei sacramenti, la predicazione, l'insegnamento della dottrina cristiana e simili; ne' le spese della sacra visita o dei pranzi in occasione di festivita', o dirette a procacciare un agio personale al parroco, ed in genere tutte le spese riferibili al servizio domestico.