(Regolamento-art. 15)
 
                              Art. 15. 
 
  Le spese per l'esercizio del culto e per il servizio  della  chiesa
non sono deducibili, ma al parroco e' dovuto l'aumento nei casi e nei
limiti indicati nell'articolo 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191. 
 
  Non sono parimenti deducibili i pesi che si identificano  coi  fini
dell'ente parrocchiale, quali sarebbero la celebrazione  della  messa
pro-populo,  l'amministrazione  dei  sacramenti,   la   predicazione,
l'insegnamento della dottrina cristiana e simili; ne' le spese  della
sacra visita o dei pranzi in occasione di  festivita',  o  dirette  a
procacciare un agio personale al parroco, ed in genere tutte le spese
riferibili al servizio domestico.