Art. 17. Per la determinazione e la deduzione dell'annua spesa delle riparazioni ordinarie, saranno osservate le norme dell'articolo 2 della 13 settembre 1874, n. 2078, e dell'articolo 19 del relativo Regolamento approvato col R. decreto 25 settembre 1874, n. 2129. La spesa delle ordinarie riparazioni alla casa canonica non e' deducibile, salvo, nel caso previsto nel secondo alinea dell'articolo 6, la quota corrispondente alla parte del fabbricato produttiva di rendita. Non sono parimenti deducibili le spese delle riparazioni straordinarie ed i debiti costituiti per questo oggetto sul godimento dell'usufrutto sulle rendite beneficiarie.