(Regolamento-art. 17)
 
                              Art. 17. 
 
  Per  la  determinazione  e  la  deduzione  dell'annua  spesa  delle
riparazioni ordinarie, saranno osservate  le  norme  dell'articolo  2
della 13 settembre 1874, n. 2078, e  dell'articolo  19  del  relativo
Regolamento approvato col R. decreto 25 settembre 1874, n. 2129. 
 
  La spesa delle ordinarie riparazioni  alla  casa  canonica  non  e'
deducibile, salvo, nel caso previsto nel secondo alinea dell'articolo
6, la quota corrispondente alla parte del  fabbricato  produttiva  di
rendita. 
 
  Non  sono  parimenti  deducibili   le   spese   delle   riparazioni
straordinarie ed i debiti costituiti per questo oggetto sul godimento
dell'usufrutto sulle rendite beneficiarie.