(Regolamento-art. 18)
 
                              Art. 18. 
 
  Le imposte sui terreni e sui fabbricati, il reddito dei  quali  sia
stato  computato  nelle  attivita',  saranno  calcolato  sulla  media
dell'ultimo triennio,  ed  ammesse  in  deduzione  secondo  le  norme
stabilite nell'articolo 2 della legge 13 settembre 1874, n.  2078,  e
nell'articolo 19 del relativo Regolamento approvato con R. decreto 25
settembre 1874, n. 2129. 
 
  Saranno pure ammesse in deduzione le imposte sul  fabbricato  della
canonica  e  sull'orto  o  giardino   annesso,   sempre   che   sieno
effettivamente a peso del parroco. 
 
  Il premio d'assicurazione contro gl'incendi o la  grandine  non  e'
deducibile. 
 
  Non sono parimenti deducibili i tributi locali, come la  tassa  sui
domestici, di famiglia, di fuocatico e simili.