Art. 18. Le imposte sui terreni e sui fabbricati, il reddito dei quali sia stato computato nelle attivita', saranno calcolato sulla media dell'ultimo triennio, ed ammesse in deduzione secondo le norme stabilite nell'articolo 2 della legge 13 settembre 1874, n. 2078, e nell'articolo 19 del relativo Regolamento approvato con R. decreto 25 settembre 1874, n. 2129. Saranno pure ammesse in deduzione le imposte sul fabbricato della canonica e sull'orto o giardino annesso, sempre che sieno effettivamente a peso del parroco. Il premio d'assicurazione contro gl'incendi o la grandine non e' deducibile. Non sono parimenti deducibili i tributi locali, come la tassa sui domestici, di famiglia, di fuocatico e simili.