(Regolamento-art. 19)
 
                              Art. 19. 
 
  L'imposta di ricchezza mobile, tanto  sulle  rendite  beneficiarie,
quanto sugli assegni corrisposti dall'Amministrazione del  Fondo  per
il culto, sara' da questa interamente rifusa ai parroci. 
 
  A  questo  fine,  nella  liquidazione  delle  attivita'   e   delle
passivita' del benefizio, sara'  portato  in  deduzione  fra  i  pesi
l'ammontare dell'imposta di ricchezza mobile  che  i  parroci  pagano
sulle rendite mobiliari  del  beneficio,  sulle  rendite  del  debito
pubblico  e  sui  proventi  casuali  (esclusi  quelli   delle   messe
avventizie). 
 
  Gli assegni a carico del Fondo per il culto, sui quali l'imposta si
corrisponde direttamente dall'Amministrazione, saranno portati  nella
liquidazione e pagati al parroco nella somma lorda  liquidata,  senza
alcuna diminuzione a titolo di rivalsa dell'imposta medesima.