Art. 19. L'imposta di ricchezza mobile, tanto sulle rendite beneficiarie, quanto sugli assegni corrisposti dall'Amministrazione del Fondo per il culto, sara' da questa interamente rifusa ai parroci. A questo fine, nella liquidazione delle attivita' e delle passivita' del benefizio, sara' portato in deduzione fra i pesi l'ammontare dell'imposta di ricchezza mobile che i parroci pagano sulle rendite mobiliari del beneficio, sulle rendite del debito pubblico e sui proventi casuali (esclusi quelli delle messe avventizie). Gli assegni a carico del Fondo per il culto, sui quali l'imposta si corrisponde direttamente dall'Amministrazione, saranno portati nella liquidazione e pagati al parroco nella somma lorda liquidata, senza alcuna diminuzione a titolo di rivalsa dell'imposta medesima.