Art. 20. L'Amministrazione del Fondo per il culto dovra' dare comunicazione alle Agenzie delle imposte delle liquidazioni fatte ai termini degli articoli precedenti. Le Agenzie, fatti gli opportuni riscontri e completate le liquidazioni colla indicazione dell'ammontare delle imposte dovute, le restituiranno, senza indugio, alla Direzione Generale del Fondo per il culto.