(Regolamento-art. 20)
 
                              Art. 20. 
 
  L'Amministrazione del Fondo per il culto dovra' dare  comunicazione
alle Agenzie delle imposte delle liquidazioni fatte ai termini  degli
articoli precedenti. 
 
  Le  Agenzie,  fatti  gli  opportuni  riscontri  e   completate   le
liquidazioni colla indicazione dell'ammontare delle  imposte  dovute,
le restituiranno, senza indugio, alla Direzione  Generale  del  Fondo
per il culto.